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Avvocati e siti web: perché conviene un sito alla Landing Page?

Avvocati e siti web: perché conviene un  sito alla Landing Page?

Per un professionista iscritto ad un albo, ed in particolare per un Avvocato, non è facile muoversi tra le norme deontologiche, in particolare modo per adattare i moderni mezzi di comunicazione senza entrare in conflitto con il divieto di pubblicità riferito agli articoli 17 e 35 del codice deontologico degli avvocati.

Più volte l'argomento è stato affrontato e cerchiamo di semplificare "cosa è consentito fare agli avvocati" riguardo alla pubblicità.

Non tutti gli avvocati sono in regola con le restrizioni e spesso, anche alcuni semplici strumenti di comunicazione potrebbero essere fraintesi dai colleghi che potrebbero segnalare ed attivare il procedimento. E' importante che nulla sia lasciato al caso, ma tutto ben progettato per evitare situazioni di rischio.

Articolo 17 del codice deontologico forense: informazioni sull'esercizio dell'attività professionale

E' consentita, a tutela dell'affidamento della collettività seguendo queste indicazioni:

  1. l'informazione sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.
  2. Le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative.
  3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.

Articolo 35 del codice deontologico forense: dovere di corretta informazione

Precisa:

  1. L’avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.
  2. L’avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l’attività professionale.
  3. L’avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo professionale, la denominazione dello studio e l’Ordine di appartenenza.
  4. L’avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche; specificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento.
  5. L’iscritto nel registro dei praticanti può usare esclusivamente e per esteso il titolo di “praticante avvocato”, con l’eventuale indicazione di “abilitato al patrocinio” qualora abbia conseguito tale abilitazione.
  6. Non è consentita l’indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati con lo studio dell’avvocato.
  7. L’avvocato non può utilizzare nell’informazione il nome di professionista defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a suo tempo lo stesso non lo abbia espressamente previsto o disposto per testamento, ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi.
  8. Nelle informazioni al pubblico l’avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano.
  9. Le forme e le modalità delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignità e decoro della professione.
  10. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Con l'art. 35 inoltre si precisa che l'informativa non deve oltrepassare la natura e gli obblighi professionali e quindi vieta riferimenti non inerenti l'attività professionale.

Ma quindi gli Avvocati possono fare pubblicità?

In seguito a numerose variazioni nel corso degli ultimi anni, , il codice deontologico subì quindi modifiche introdotte dal Cnf il 26/10/2022, e successivamente art.2 sub lettera b del decreto Bersani (DI 4/7/2006 n.223, convertito dalla legge 4/8/2006 n.248) che annullava il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo i criteri di trasparenza e veridicità del messaggio, demandandone all’ordine professionale la verifica del rispetto.

Seguì l'articolo 17 sulle indicazioni indispensabili del messaggio pubblicitario del professionista e con l’introduzione dell’articolo 17bis.

Art. 17: "informazione al pubblico" invece di "pubblicità"

In poche parole, quando si parla di informazione al pubblico, l’informazione è una neutra e pura rappresentazione del fatto, mentre la pubblicità, si differenzia per la capacità di elogiare ed esaltare il prodotto o servizio, facendolo apparire di qualità superiore rispetto a quello dei propri competitor. L'informazione inoltre può rappresentare solamente la propria attività, l'organizzazione interna dello studio, specializzazioni e titoli.

In nessun caso si può parlare di fatturato, identità di clienti, numero di cause vinte e altre informazioni che potrebbero anche se indirettamente definire la qualità del professionista.

Inoltre è vietato fare confronti, ovvero la pubblicità comparativa e la pubblicità denigratoria.

Quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse

Con il riferimento a: "quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse" si comprende che ora qualsiasi mezzo è consentito, quindi anche il sito web.

Sito Web o Landing Page?

Partendo quindi dai presupposti precedenti, la landing page ha la funzione di atterraggio, generalmente a seguito di una pubblicità o a newsletter, per poi convertire, direttamente o indirettamente i navigatori in contatti.

Non potendo quindi fare una "pubblicità efficace", in quanto appunto dovrebbe essere "informativa" e non per indicare la "capacità di elogiare ed esaltare il prodotto o servizio, facendolo apparire di qualità superiore rispetto a quello dei propri competitor", la landing page non è sicuramente la soluzione ottimale in quanto una landing, senza pubblicità vale davvero poco.

Un sito web, invece con corrette e veritiere informazioni relative alle specializzazioni di cui si occupa l'Avvocato o lo studio legale consente non solo di rispettare le normative, ma di trarre grandi vantaggi grazie al posizionamento del sito web.

Rispondere ad una esigenza nel momento del bisogno

E' importante comprendere a chi ci si rivolge con la pubblicità, seppure in ambito legale molto limitata dalle normative. Come sempre, quando ci si propone attraverso i differenti canali pubblicitari, si possono definire alcuni filtri per profilare a chi mostrare la pubblicità, ma pubblicità + landing page o sito web si rivolgono allo stesso target ed hanno la medesima funzione?

Generalmente no. Quando si imposta una campagna pubblicitaria e si manda il navigatore sulla propria landing page l'approccio è molto differente rispetto al sito web. Una landing page per essere efficace deve essere "commerciale" e "convincente", mentre un sito web correttamente impostato consente un approccio informativo e formativo, così da non dovere necessariamente elogiare la propria qualità rispetto ai competitor e quindi non influenzare la scelta dei navigatori. La landing page quindi non consentirebbe la propria efficacia, mentre il sito web seppur rimanendo neutro avrebbe un grande vantaggio: il posizionamento del sito web sui motori di ricerca, grazie ai contenuti più ampi e alle differenti pagine specifiche per i differenti temi trattati.

Il posizionamento consente quindi di farsi trovare "gratuitamente" da chi sta cercando determinate informazioni e a differenza della pubblicità che viene mostrata nella speranza che sia di interesse: "nel momento giusto al posto giusto", essere invece in prima pagina su Google con il proprio sito web consente di essere trovati da chi cerca i servizi ed informazioni offerti e quindi di rispondere ad esigenze specifiche nel momento in cui vengono richieste consentendo di dimostrare la propria competenza e professionalità in modo naturale.

Hai già un sito ma non è visibile?

Probabilmente il tuo attuale sito non è visibile perché il codice di programmazione del sito non è ottimizzato e quindi non consente ai motori di ricerca di comprendere correttamente i contenuti e quindi di posizionare il sito web nelle prime posizioni, ma ricorda: non conviene sistemare un sito web. E' più vantaggioso realizzare un progetto web nuovo.

 

Se desideri scoprire il posizionamento attuale del tuo sito web e comprendere come migliorarne la visibilità puoi: visitare il sito della nostra web agency e contattarmi tramite whatsapp al 3349890342 per informazioni o pianificare una call online quando ti è più comodo.

Alcune testimonianze

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